A chi è rivolto
A tutti i cittadini residenti o domiciliati nel Comune ed agli stranieri residenti in regola con la normativa sul soggiorno.
A tutti i cittadini residenti o domiciliati nel Comune ed agli stranieri residenti in regola con la normativa sul soggiorno.
a Carta d’Identità è il documento che attesta l’identità della persona e, se richiesto con validità per l’espatrio, è equipollente al passaporto per espatriare negli Stati membri dell’Unione Europea e in quelli con i quali vigono particolari accordi internazionali.
La Carta d’Identità può essere rilasciata a tutti i cittadini dalla nascita, con una validità differenziata a seconda dell'età del titolare e si estende, rispetto alle scadenze sotto indicate, fino al giorno e mese di nascita del titolare:
minori di 3 anni: triennale
dai 3 ai 18 anni: quinquennale
maggiori di 18 anni: decennale.
I minori di anni 12 non debbono firmare la carta di identità.
A decorrere dal 15 giugno 2017 è a pieno regime l'attività di emissione della nuova carta di identità elettronica (C.I.E.), pertanto, come previsto dalla Circolare n. 4/2017 del Ministero dell'Interno, non è più possibile emettere documenti cartacei, salvo che per casi eccezionali, debitamente documentati.
N.B. E' stato eliminato il limite minimo di età per il rilascio della carta di identità; a partire da maggio 2011, quindi, la carta identità si rilascia dalla nascita (Legge 106/2011).
La carta d'identità viene rilasciata con modalità diverse a seconda di chi ne fa richiesta.
L'interessato deve presentarsi fisicamente agli sportelli anagrafici.
Per accedere al servizio, assicurati di avere:
La Cara di identità
Una settimana, il tempo di arrivo della cie dal Ministero
Le autenticazioni delle firme assolvono l'imposta di bollo di € 16,00.
Puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici.
PERSONA MAGGIORENNE
Richiesta diretta da parte dell'interessato.
PERSONA MINORENNE
La richiesta del documento del minore deve avvenire in presenza di entrambi i genitori e del minore stesso.
Attenzione: le nuove disposizioni prevedono che i minori di 14 anni che si recano all'estero non accompagnati da uno dei genitori o chi ne fa le veci, siano muniti di un dichiarazione che riporti il nome della persona, dell'ente o della compagnia di trasporto cui il minore è affidato, rilasciata da chi può dare l'assenso, convalidata dalla Questura o dalla autorità consolari.
Per quanto riguarda invece i minori di 14 anni che si recano all'estero con i genitori, si consiglia di munirsi di documentazione idonea a comprovare la titolarità della potestà sul minore (Circolare del Ministero dell'Interno n. 15 del 26/5/2011).
CITTADINI STRANIERI
I cittadini stranieri possono ottenere solo il rilascio della carta d'identità non valida per l'espatrio presentando, oltre alle foto, il permesso di soggiorno in corso di validità.
Si ricorda di presentarsi con il codice fiscale, la carta d’identità in scadenza o scaduta ed una fototessera della persona per cui si richiede l'emissione della carta.
L'Istituto Poligrafico dello Stato spedisce la carta direttamente al Comune o al cittadino, che la riceverà entro 6-8 giorni dalla richiesta.
N.B. Si ricorda che le carte di identità cartacee in corso di validità continueranno ad essere valide fino alla loro scadenza.
Carta d'identità elettronica: diritto fisso emissione € 22,00 (in caso di smarrimento o furto della C.I.E., il costo sarà di € 27,00, per i doppi diritti di segreteria)
Certificati anagrafici
Il certificato è il documento rilasciato da un’Amministrazione pubblica avente funzione di ricognizione, riproduzione o partecipazione a terzi di stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche (art.1 lett. f) Dpr 445/2000).
La certificazione è dunque l’atto che consente ad una persona di dimostrare, di fronte a terzi, fatti, stati, situazioni contenuti nei pubblici registri.
I certificati anagrafici attestano i dati contenuti nell'anagrafe della popolazione residente nel Comune (Apr).
Dal 27/02/2019 il Comune di Fiesso Umbertiano è subentrato nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (Anpr), la banca dati nazionale nella quale confluiranno progressivamente tutte le anagrafi comunali.
I certificati anagrafici che possono essere richiesti sono:
stato di famiglia: è il certificato che attesta la composizione della famiglia anagrafica
residenza: è il certificato che attesta la residenza anagrafica di un soggetto.
Altre situazioni sono certificabili dall’ufficiale d’anagrafe qualora non vi siano gravi e motivate esigenze di pubblico interesse. Si possono quindi richiedere certificati di:
stato libero: è il certificato che attesta l’assenza del vincolo del matrimonio (celibato/nubilato, vedovanza, libertà di stato a seguito di divorzio);
esistenza in vita: è il certificato che comprova l’esistenza in vita del cittadino;
cittadinanza: è il certificato che attesta la cittadinanza italiana del richiedente;
anagrafico di nascita: è un certificato redatto sulla base delle risultanze anagrafiche (non dello stato civile) e non contiene l'ora di nascita né eventuali annotazioni per matrimonio, divorzio, morte.
Le certificazioni rilasciate da un unico ufficio su fatti riferiti alla stessa persona devono essere raggruppate in un unico documento (art. 40 Dpr 445/2000) e sono le certificazioni plurime o contestuali.
La validità dei certificati anagrafici è di sei mesi dalla data di rilascio (art. 41 Dpr 445/2000).
I certificati rilasciati dalla Pubblica Amministrazione devono essere utilizzati esclusivamente nei rapporti tra privati e devono riportare, pena la loro nullità, la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi" (art. 40 Dpr 28.12.2000 n. 445, come modificato dalla legge 12 novembre 2011 n. 183).
Nei rapporti con la Pubblica amministrazione la produzione di certificati deve essere sempre sostituita dalla presentazione di dichiarazioni sostitutive di certificazione.
Gli enti pubblici possono effettuare accertamenti d'ufficio e controlli su tali dichiarazioni.
I certificati anagrafici sono soggetti ad imposta di bollo di € 16,00, salvo le esenzioni previste dalla legge che devono essere specificate dall’interessato al momento della richiesta.
Autentica sottoscrizione
Contenuto
L'autentica della sottoscrizione consiste nell'attestazione di un pubblico ufficiale che la firma è stata apposta in sua presenza, dopo essersi accertato dell'identità della persona che sottoscrive.
L'autentica deve essere prescritta da una precisa norma di legge o di regolamento.
L'ufficiale di anagrafe, salvo casi speciali previsti dalla normativa, è competente ad autenticare unicamente sottoscrizioni contenute in istanze o in dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà. Pertanto il testo del documento deve rimanere nell'ambito previsto e non può contenere dichiarazioni aventi valore negoziale (es. manifestazioni di intenti, accettazioni di volontà, rinunce, contratti, scritture private ecc.) e tanto meno concretizzare una procura.
Cosa si può autenticare
L'autentica di firma è possibile per:
dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà concernenti fatti, stati e qualità personali di cui il dichiarante sia a diretta conoscenza riguardanti se stesso e altre persone, non autocertificabili, da presentare a soggetti privati (banche, assicurazioni, etc.);
istanze da presentare a privati (mai a uffici pubblici o gestori di pubblico servizio);
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Pagina aggiornata il 06/11/2023